PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-novies) le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione;

          i-decies) le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'acquisto di libri, limitatamente alla parte eccedente 100 euro».

Art. 2.

      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle lettere i-novies) e i-decies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.